Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ., n. 1, non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., né, in linea di massima, sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma si richiede un'attività intenzionalmente fraudolenta che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità. [Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2004, n. 1369]