D.M. 666 del 14/09/1994
1. E' individuata la figura professionale del podologo con il
seguente profilo: il podologo e' l'operatore sanitario che in
possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente,
nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede,
con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosita',
le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonche' il piede
doloroso.
2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la
medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque
assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti
portatori di malattie a rischio.
3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni
patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un
intervento terapeutico.
4. Il podologo svolge la sua attivita' professionale in strutture
sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
libero-professionale.