A tutti i dipendenti
OGGETTO: Comunicazione ai lavoratori in merito alla possibilità di eleggere il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Informa i Lavoratori che, come previsto dall’artt. 47 e 48 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. all’interno dell’impresa è eletto o designato un Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS) che ha attribuzioni di:
a) accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi , le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni, e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall’art. 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art.35;
m) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda, ovvero nell’unità produttiva.
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza sarà identificato (secondo quanto previsto in materia dai C.C.N.L. vigenti) nella figura dei RLST ai sensi e per gli effetti del seguente accordo. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutino segreto.